Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Arresti domiciliari


Arresti Domiciliari Telefono

Molto spesso una persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari ha il dubbio circa la possibilità e legittimità di usare il telefono (sia esso fisso o cellulare) durante il periodo di detenzione.

In altri termini, si può utilizzare il telefono durante gli arresti domiciliari?

 

Arresti Domiciliari e regole generali sull'uso del telefono

Vi è da dire in via preliminare che la misura cautelare degli arresti domiciliari ha come funzione fondamentale quella di limitare la libertà di movimento del soggetto arrestato, limitandolo ad una permanenza nei confini della propria abitazione (o di quella di altro soggetto che l’abbia concessa per l’esecuzione della misura).

Tale fatto offre l’evidenza della natura coercitiva e custodiale della misura degli arresti domiciliari, in quanto incidente in via diretta ed immediata sul bene della libertà personale dell’arrestato, che viene ristretto in un luogo ben determinato senza possibilità di uscirne.

Ciò per affermare che in linea generale e di principio non vi è alcun divieto all’utilizzo del telefono che sia collegato in via automatica alla sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari.

Unico obbligo e prescrizione che in tale misura non può mancare (essendo connaturato alla stessa) è  per l’appunto quello di non allontanarsi dal proprio domicilio, se non previamente autorizzato dal Giudice.

La permanenza obbligata nella propria abitazione è quindi l’unico obbligo che di certo verrà imposto ogniqualvolta il Giudice applichi la misura degli arresti domiciliari.

Se non diversamente stabilito dal Giudicante nel provvedimento con cui impone la misura il soggetto agli arresti domiciliari sarà libero di utilizzare il proprio telefono (fisso o cellulare) per comunicare con qualunque soggetto desideri, senza alcuna restrizione (utilizzando quindi anche la messaggistica, sotto qualsiasi forma).

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Arresti Domiciliari: telefono e divieto di comunicazione

Fissata tale regola generale vi è da dire che il Giudice molto spesso, con l’applicazione della misura domiciliare, si avvale della facoltà prevista dall’articolo 284 del Codice di procedura penale; secondo tale norma il Giudice, qualora lo ritenga necessario, può imporre limitazioni alla possibilità che l’arrestato comunichi con persone diverse da quelle che con lui coabitino o comunque lo assistano.

Si tratta del cosiddetto “divieto di comunicazione”, che il Giudice applica qualora ritenga di dover limitare non solo la libertà di movimento dell’arrestato, ma altresì la sua libertà di comunicazione (ad esempio nel caso in cui vi sia il rischio che lo stesso possa comunicare con soggetti protagonisti del procedimento penale come eventuali coimputati o testimoni al fine di inquinare ed alterare il quadro probatorio).

Quando è imposto tale divieto l’arrestato non può comunicare con l’esterno con alcun mezzo, e quindi né per telefono, né per lettera né via e-mail o comunque in forma telematica.

Naturalmente il Giudicante è libero, a seconda del caso concreto, della personalità dell’arrestato e soprattutto delle esigenze cautelari da tutelare, di modulare l’eventuale divieto di comunicazione con l’intensità e le forme che riterrà necessarie.

Quindi ad esempio si potrà imporre un divieto di comunicazione solo con determinati soggetti, oppure solo con determinate modalità.

L’osservanza di tale divieto diviene quindi un obbligo importante e fondamentale a carico dell’arrestato; in caso di trasgressione a tale divieto, infatti, egli potrà addirittura subire un aggravamento della misura cautelare con la custodia in carcere.

L’eventuale aggravamento della misura in caso di trasgressione al divieto di comunicazione sarà tuttavia sempre discrezionale e mai automatico, dovendo il Giudice valutare caso per caso l’inadempimento (diverso sarà ovviamente aver comunicato con un coimputato o con un possibile testimone del processo, rispetto all’aver comunicato con un parente o un amico per motivi e scopi del tutto estranei al procedimento penale).

A vigilare sulla corretta esecuzione di ogni obbligo e prescrizione derivante dagli arresti domiciliari (e quindi anche per il caso del divieto di comunicazione) saranno sempre il Pubblico Ministero e soprattutto la Polizia Giudiziaria delegata al controllo dell’arrestato.

Il controllo potrà essere effettuato non solo tramite accesso al domicilio, ma altresì tramite un apposito provvedimento di intercettazione telefonica o telematica (per sapere se l’arrestato continui ad utilizzare il telefono o altri strumenti informatici eventualmente vietati), oppure anche attraverso diretta ispezione del contenuto del telefono cellulare o degli altri strumenti telematici al fine di verificare l’utilizzo degli stessi nonostante il divieto imposto (per esempio mediante visione della cronologia della chiamate).

Pertanto prima di fare utilizzo del telefono durante il periodo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari sarà doveroso verificare se nel provvedimento con cui il Giudice ha applicato la misura non sia presente anche il divieto di comunicazione (ed in caso affermativo in che termini e con quali limiti sia stato imposto).

Ciò perché trasgredire a tale eventuale divieto, come abbiamo detto, può comportare conseguenze molto pesanti, come la possibilità che il Giudice aggravi la misura disponendo la custodia cautelare in carcere.

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