L’art. 582 del Codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni la condotta del soggetto che volontariamente procuri ad altri una lesione personale, dalla quale derivi una malattia (intesa come stato morboso o alterazione anatomica o funzionale, seppur circoscritta e di breve durata) nel corpo o nella mente della vittima del reato.
Se la lesione è lieve (ovvero se comporta una malattia della durata non superiore a 20 giorni), e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 del Codice penale, il reato è procedibile a querela della persona offesa, ed inoltre la competenza a giudicare sarà affidata al Giudice di pace penale.
Nei casi aggravati - se il fatto è commesso con armi, con sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite, ovvero al ricorrere delle condizioni previste dagli artt. 576 e 577 C.P. (circostanze che nel caso di omicidio comportano la possibile inflizione dell’ergastolo) – oltre all’aumento di pena è prevista la procedibilità di ufficio, e la competenza a giudicare sarà affidata al Tribunale.
La pena è della reclusione da tre a sette anni in caso di lesione personale grave, mentre in caso di lesione personale gravissima si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; in entrambi i casi la procedibilità per il reato è d’ufficio, e la competenza a giudicare è affidata al Tribunale.
Ai sensi della Legge penale (art. 583 Codice penale) la lesione personale è grave:
La lesione è invece considerata gravissima quando produce: