Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Approfondimenti


Lesioni personali

L’art. 582 del Codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni la condotta del soggetto che volontariamente procuri ad altri una lesione personale, dalla quale derivi una malattia (intesa come stato morboso o alterazione anatomica o funzionale, seppur circoscritta e di breve durata) nel corpo o nella mente della vittima del reato.

Se la lesione è lieve (ovvero se comporta una malattia della durata non superiore a 20 giorni), e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 del Codice penale, il reato è procedibile a querela della persona offesa, ed inoltre la competenza a giudicare sarà affidata al Giudice di pace penale.

Nei casi aggravati - se il fatto è commesso con armi, con sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite, ovvero al ricorrere delle condizioni previste dagli artt. 576 e 577 C.P. (circostanze che nel caso di omicidio comportano la possibile inflizione dell’ergastolo) – oltre all’aumento di pena è prevista la procedibilità di ufficio, e la competenza a giudicare sarà affidata al Tribunale.

La pena è della reclusione da tre a sette anni in caso di lesione personale grave, mentre in caso di lesione personale gravissima si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; in entrambi i casi la procedibilità per il reato è d’ufficio, e la competenza a giudicare è affidata al Tribunale.

Ai sensi della Legge penale (art. 583 Codice penale) la lesione personale è grave:

  • Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della vittima, oppure determini un’inabilità superiore ai 40 giorni.
  • Se il fatto produca l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata gravissima quando produce:

  • Una malattia insanabile.
  • La perdita di un senso.
  • La perdita di un arto, o una mutilazione allo stesso che lo renda inservibile, oppure la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una grave e permanente difficoltà nel parlare.
  • La deformazione o lo sfregio permanente del viso.