Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Approfondimenti


Brevi cenni in tema di riforma delle norme sulla corruzione

Recentemente, anche sull’onda di fatti di cronaca giudiziaria che hanno avuto molta risonanza, la normativa in tema di corruzione è stata aggiornata e modificata, in particolar modo con riferimento all’entità delle pene previste, che sono state sensibilmente inasprite.

La previgente norma in tema di “Corruzione per un atto d’ufficio”, punita – ante riforma - con pene da sei mesi a tre anni di reclusione, è stata sostituita dalla norma in tema di “Corruzione per l’esercizio della funzione”, con previsione di pena da un minimo di uno ad un massimo di sei anni di reclusione.

La novità sostanziale, oltre al sensibile innalzamento delle pene edittali (con un raddoppio delle stesse), consiste nel fatto che sparisce il riferimento al compimento di un atto d’ufficio da parte del pubblico ufficiale, essendo con la nuova normativa punito il mero fatto di ricevere denaro o utilità, oppure di accettarne la promessa, per esercitare la propria funzione (come se il pubblico ufficiale avesse “venduto” la propria funzione, più che l’effettivo intervento in singoli atti o questioni).

Identica invece è rimasta la formulazione della norma in tema di “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”, salvo che con riferimento alle pene edittali, anche in questo caso fortemente innalzate.

Le pene previste per il delitto in questione (con una cornice edittale che – ante riforma – spaziavano dai due ai cinque anni di reclusione) sono state innalzate da un minimo di sei anni sino ad un massimo di dieci anni di reclusione, anche in questo caso con un sostanziale raddoppio del trattamento sanzionatorio.